Origine preferenziale 

Per agevolare gli scambi commerciali tra l’Unione Europea e la Svizzera sono stati stipulati degli accordi bilaterali che prevedono una riduzione dei dazi all’importazione per beni prodotti nei paesi accordisti.

L’origine preferenziale può essere concessa a beni interamente prodotti nella Comunità Europa oppure a prodotti che hanno subito una lavorazione sostanziale in uno degli stati membri.

Al fine di ottenere questa agevolazione daziaria, l’esportatore deve indicare sulla fattura la seguente dichiarazione di origine specificando il paese di produzione:

"l'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale italiana"

In caso di fatture con valore superiore a 6’000 € (o 10’000.- chf) non sarà sufficiente la sola dichiarazione su fattura ma dovrà essere compilata una dichiarazione specifica per richiedere il rilascio del certificato Eur1.

La Dogana a campione può richiedere documentazione a supporto dell’origine preferenziale. Pertanto sarà necessario avere dai fornitori delle dichiarazioni specifiche nelle quali vengono indicate le origini preferenziali dei beni forniti.

Una indicazione non veritiera rappresenta reato di falso in atto pubblico con conseguenze di natura penale per il dichiarante.